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Le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 15 sono personali e non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di societa', sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessita' di apposito provvedimento. Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanita' puo' consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attivita' autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art17 · fonte su Normattiva