Art. 21 — Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
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Nell'esercizio delle facolta' previste dal precedente articolo, il Ministro per la sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui al successivo articolo. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui alla lettera f) del successivo articolo 24. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
