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La commissione di cui al precedente articolo ha le seguenti attribuzioni:

  • a)procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanita';
  • b)determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;
  • c)determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;
  • d)determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto c);
  • e)destina, per scopo di studio, o per indagini richieste dall'autorita' giudiziaria all'Istituto superiore di sanita' e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanita';
  • f)dispone le modalita' di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla la esecuzione. La commissione per le attribuzioni di cui alla lettera a) si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art24 · fonte su Normattiva