Art. 24 — Compiti della commissione
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La commissione di cui al precedente articolo ha le seguenti attribuzioni:
- a)procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanita';
- b)determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;
- c)determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;
- d)determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto c);
- e)destina, per scopo di studio, o per indagini richieste dall'autorita' giudiziaria all'Istituto superiore di sanita' e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanita';
- f)dispone le modalita' di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla la esecuzione. La commissione per le attribuzioni di cui alla lettera a) si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 23 giugno 1985
