Art. 56 — Domanda per il permesso di esportazione
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Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministro per la sanita'. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per la sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
