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Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

  • a)dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione;
  • b)dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di provenienza. I documenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane. Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art58 · fonte del testo