Art. 68 — Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico Trasmissione di dati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983. Leggi il testo vigente →
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione nonche' all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
