Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 68 — Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico Trasmissione di dati

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Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione nonche' all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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