Art. 72-ter — Abbandono di siringhe
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Testo vigente dal 11 luglio 1990
