Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art72ter · fonte su Normattiva