Con la introduzione di una più rigorosa, rispetto al passato, limitazione della non punibilità della detenzione di sostanze stupefacenti, attuata, nella nuova legge emanata in materia, mediante la riduzione della quantità di sostanze la cui detenzione non costituisce reato, si è ritenuto di combattere più efficacemente il mercato della droga, limitando, con il divieto di accumulo, la quantità di sostanza stupefacente che il soggetto agente può detenere giornalmente senza incorrere in sanzioni penali, con il duplice effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi in quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo, si' da renderne più difficile la pratica. La scelta del legislatore non appare quindi irrazionale o arbitraria, ne' può dirsi violato il principio della offensività, in quanto l'offensività deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. Ne', infine, appare arbitrario l'aver previsto una disciplina unitaria per i diversi tipi di droga pesante o leggera, essendo comunque possibile una graduazione della sanzione in relazione al loro rispettivo disvalore penale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Riguardo al principio di offensività: S. n. 62/1986.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.