Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 80-bis — (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanita) Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità

IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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