Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Art. 80-bis — (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanita) Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità
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Articolo abrogato dalla l. 26 giugno 1990 n. 162.
Abrogato dal 11 luglio 1990
