Art. 12 — Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato
Agli impiegati della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria provenienti dal ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte o guardie del Corpo forestale dello Stato sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nelle qualifiche di ciascuna delle predette carriere, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87
2- Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301". - Il regolamento di cui all'art. 23-bis, comma 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, e' stato emanato con Decreto 7 ottobre 2005, n. 228, pubblicato in G.U. 04/11/2005, n. 257.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
