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Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 o comunque contravvenga alle (disposizioni di cui all'art. 11 e' punito con l'ammenda fino a lire 100.000 oppure con l'arresto fino a tre mesi.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 15 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;326~art12 · fonte del testo