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((Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di autorizzazione)).

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 15 gennaio 2000. 17 parole tolte, 26 parole aggiunte.

Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 2 o comunque tolto: contravvenga alle ( aggiunto: viola le disposizioni di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 11 e' punito con tolto: l'ammenda fino a lire 100.000 oppure con l'arresto fino a tre mesi aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di autorizzazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;326~art12 · fonte del testo