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((Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di autorizzazione)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 21 giugno 2011
