Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai

Art. 1 — Concorso per trasferimento

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I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto. ((I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi)). ((Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia)). ((Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti)). In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

Testo in vigore dal 30 maggio 1978 al 29 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;197~art1 · fonte su Normattiva