I primi due commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti: "Ferme restando l'esperibilita' delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti".

Testo vigente dal 11 maggio 1990

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 291/1996

    Questione infondata
    22 luglio 1996

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede la incondizionata facoltà del lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, sollevata sotto il profilo che il diritto all'indennità sostitutiva sorgerebbe per effetto del licenziamento illegittimo e dovrebbe essere limitato ai casi in cui il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione, sicché la norma impugnata sarebbe in contrasto, da un lato, con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ponendo una tutela esorbitante rispetto agli interessi in giuoco, se confrontata con quella accordata ai dipendenti delle piccole imprese dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e, dall'altro, violerebbe il principio di libertà di iniziativa economica privata per l'onere sproporzionato imposto agli equilibri finanziari delle imprese. Invero, analoghe questioni sono state già dichiarata non fondate e manifestamente infondate dalla Corte (sent. n. 81/1992, ordd. nn. 160/1992 e 77/1996), ritenendo che l'indennità sostitutiva non ha funzione di risarcimento aggiuntivo a quello previsto dal precedente comma 4, ma, in connessione col diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, si inserisce in un rapporto obbligatorio avente la struttura di una obbligazione con facoltà alternativa del creditore, essendo attribuita al lavoratore la facoltà insindacabile di "monetizzare" il diritto alla reintegrazione in una prestazione pecuniaria di ammontare fisso. Tale facoltà non può essere arbitrariamente vanificata dal datore di lavoro revocando il licenziamento in corso di giudizio allo scopo di impedire la pronuncia sull'ordine di reintegrazione, che è il presupposto di esercizio della facoltà medesima (a meno che la revoca non sia accettata dal lavoratore). La norma, quindi, non può essere ritenuta irrazionale, mentre la posizione delle imprese incluse nell'area della "tutela reale" dei lavoratori contro i licenziamenti non può essere confrontata con quella delle imprese incluse nell'area della "tutela obbligatoria", trattandosi di posizioni differenziate dalla legge secondo il criterio della dimensione dell'impresa, più volte ritenuto giustificato dalla Corte. - V. S. nn. 81/1992, 44/1996; O. nn. 160/1992, 77/1996. red.: A. Franco

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disciplina dei licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/1996

    Questione infondata
    15 marzo 1996

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. n. 81/1992, O. nn. 160/1992 e 426/1992. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disciplina dei licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 426/1992

    Questione infondata
    9 novembre 1992

    L'interpretazione del giudice rimettente - secondo cui la richiesta dell'indennità sostitutiva è deducibile, nello stesso giudizio di impugnativa del licenziamento, in via di cumulo condizionale con la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro - non è palesemente arbitraria, sicché non può escludersi l'esistenza dei presupposti di applicabilità, nel giudizio 'a quò, della norma impugnata, concernente la facoltà del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere la suddetta indennità. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed attinente all'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, l. n. 108 del 1990).

    Art. 3 cost. · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disciplina dei licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108~art1 · fonte su Normattiva