Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 62 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'ammontare dei prestiti di cui al precedente art. 1 non puo' superare una mensilita' degli stipendi, salari od altra retribuzione mensile che ne tenga luogo, nonche' degli altri assegni a carattere continuativo e fisso. Il recupero dei prestiti deve essere effettuato in non oltre dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-06-29;656~art3 · fonte del testo