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L'ammontare dei prestiti di cui al precedente art. 1 non puo' superare una mensilita' degli stipendi, salari od altra retribuzione mensile che ne tenga luogo, nonche' degli altri assegni a carattere continuativo e fisso. Il recupero dei prestiti deve essere effettuato in non oltre dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione.

Testo in vigore dal 15 luglio 1960 al 17 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-29;656~art3 · fonte del testo