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L'ammontare dei prestiti di cui al precedente art. 1 non puo' superare una mensilita' degli stipendi, salari od altra retribuzione mensile che ne tenga luogo, nonche' degli altri assegni a carattere continuativo e fisso. Il recupero dei prestiti deve essere effettuato in non oltre dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 febbraio 1963, n. 360
2La L. 21 febbraio 1963, n. 360 ha disposto (con l'articolo unico) che "In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza magistrale puo' concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilita' di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito."
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
