Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'ammontare dei prestiti di cui al precedente art. 1 non puo' superare una mensilita' degli stipendi, salari od altra retribuzione mensile che ne tenga luogo, nonche' degli altri assegni a carattere continuativo e fisso. Il recupero dei prestiti deve essere effettuato in non oltre dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 febbraio 1963, n. 360

2

La L. 21 febbraio 1963, n. 360 ha disposto (con l'articolo unico) che "In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza magistrale puo' concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilita' di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito."

Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1960 al 17 aprile 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 febbraio 1963, n. 360

    La L. 21 febbraio 1963, n. 360 ha disposto (con l'articolo unico) che "In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza magistrale puo' concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilita' di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-06-29;656~art3 · fonte del testo