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Il tasso d'interesse annuo per le operazioni di prestito di cui al precedente art. 1 non potra' superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato.

Testo in vigore dal 15 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-29;656~art6 · fonte del testo