Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1993 al 26 luglio 2001. Leggi il testo vigente →

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi re- gime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta anche per conto terzi esemplari di specie indicate nell' allegato A, appendici II e III, escluse quelle inserite nell' allegato C, parte 1, e nell' allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:

  • a)ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;
  • b)in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1. effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni

Testo in vigore dal 14 marzo 1993 al 26 luglio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1993

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1992 al 14 marzo 1993. 43 parole tolte, 100 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, tolto: di cui all'articolo 1, comma 1, aggiunto: pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi tolto: regime aggiunto: re- gime doganale, vende, espone per la vendita, detienetolto: , aggiunto: per la vendita, offre in vendita, trasporta anche per conto terzi esemplari tolto: vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato aggiunto: di specie indicate nell' allegato A, appendici II e III, tolto: e nell'allegato aggiunto: escluse quelle inserite nell' allegato C, parte 1, e nell' allegato C, parte 2, del tolto: citato regolamento (CEE) n. 3626/82 aggiunto: del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:

a) tolto: arresto fino a tre mesi o ammenda da lire tolto: dieci aggiunto: venti milioni a lire tolto: duecentocinquanta aggiunto: duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno tolto: e aggiunto: o ammenda da lire tolto: dieci aggiunto: venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazionetolto: ; inoltre, se trattasi di impresa commerciale,aggiunto: . Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. aggiunto: 2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1. effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150~art2 · fonte del testo