L'articolo 789 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Condizioni per il rilascio delle licenze. - Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o societa' indicate nell'articolo 751. Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 941 e agli articoli da 996 a 1000".
Testo vigente dal 22 dicembre 1980
