Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1948 al 13 agosto 1967. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque produce per farne commercio o comunque immetta al consumo sfarinati, pane e pasta in tipo e con caratteristiche difformi da quelle stabilite a norma del precedente articolo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 500.000. Nei casi gravi e in quelli di recidiva puo' essere disposta anche la chiusura dell'esercizio per un termine non superiore a tre mesi. Copia del provvedimento di condanna viene immediatamente comunicata, per l'esecuzione, al prefetto, il quale, ove ritenga per ragioni di pubblica necessita' di mantenere l'esercizio in attivita', ne affida la gestione ad un commissario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-08-02;1036~art2 · fonte del testo