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Chiunque produce per farne commercio o comunque immetta al consumo sfarinati, pane e pasta in tipo e con caratteristiche difformi da quelle stabilite a norma del precedente articolo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 500.000. Nei casi gravi e in quelli di recidiva puo' essere disposta anche la chiusura dell'esercizio per un termine non superiore a tre mesi. Copia del provvedimento di condanna viene immediatamente comunicata, per l'esecuzione, al prefetto, il quale, ove ritenga per ragioni di pubblica necessita' di mantenere l'esercizio in attivita', ne affida la gestione ad un commissario.

Testo in vigore dal 7 agosto 1948 al 13 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-08-02;1036~art2 · fonte del testo