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Quando vi e' stata denunzia all'autorita' giudiziaria nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, a carico della persona denunziata, la sospensione per un termine non superiore a tre mesi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio o dell'industria, provvedendo, ove lo ritenga necessario per ragioni di pubblica necessita', alla nomina di un commissario di gestione. Qualora sia pronunziata sentenza di condanna alla chiusura dell'esercizio, viene da questa detratta la durata della sospensione applicata dal prefetto.
Testo in vigore dal 7 agosto 1948 al 13 agosto 1967
