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E' fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale. E' fatto altresi' divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente. Il divieto di cui ai commi precedenti non riguarda gli oggetti elencati all'articolo 14. I semilavorati su cui non e' possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purche' siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999
