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Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305. Essi debbono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere la sostituzione dei marchi in loro possesso all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla relativa domanda il certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel registro previsto dal citato articolo 9. L'ufficio assegnera', in sostituzione dei vecchi marchi, nuovi marchi di identificazione contraddistinti con lo stesso precedente numero. I detentori dei marchi previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, in attesa della assegnazione e legalizzazione dei nuovi marchi, potranno utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione ottenuta in conformita' alla presente legge.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art28 · fonte del testo