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Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalita' di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza. 4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza, purche' in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305

Testo in vigore dal 28 aprile 1989 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1989

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1968 al 28 aprile 1989. 49 parole tolte, 50 parole aggiunte.

… commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. tolto: Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi aggiunto: Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza … che saranno stabilite dal regolamento stesso. Non sono soggetti alle norme di cui ai tolto: precedenti commi gli oggetti di argento di aggiunto: commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a tolto: gr. 300, sempreche' siano aggiunto: 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento aggiunto: senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza. 4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenzatolto: .aggiunto: , purche' in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art29 · fonte del testo