Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonche' alle materie prime di platino e palladio. Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

  • a)nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;
  • b)nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;
  • c)nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie; in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili: di platino: 25 millesimi; di palladio: 25 millesimi. Per i lavori in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi. Le tolleranze previste ai punti b) e c) del secondo comma sono ammesse anche per i lavori in argento. Le modalita' per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dai precedenti commi e per l'applicazione delle relative tolleranze, sono fissate dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento indichera' anche i metodi ufficiali di analisi da applicare ai fini della presente legge e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art6 · fonte del testo