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Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonche' alle materie prime di platino e palladio. Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:
- a)nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;
- b)nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;
- c)nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie; in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili: di platino: 25 millesimi; di palladio: 25 millesimi. Per i lavori in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi. Le tolleranze previste ai punti b) e c) del secondo comma sono ammesse anche per i lavori in argento. Le modalita' per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dai precedenti commi e per l'applicazione delle relative tolleranze, sono fissate dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento indichera' anche i metodi ufficiali di analisi da applicare ai fini della presente legge e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999
