Disciplina del commercio interno del riso
Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131
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Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura. E' vietato vendere prodotto non corrispondente a quello sopra descritto col nome di riso.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 3 marzo 1992
