Disciplina del commercio interno del riso

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura. E' vietato vendere prodotto non corrispondente a quello sopra descritto col nome di riso.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 3 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art1 · fonte del testo