Disciplina del commercio interno del riso

Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1962 al 1 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

((Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 4, primo comma, lettera c), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 4, secondo e terzo comma, e nell'articolo 7 sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1962 al 1 settembre 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 18 luglio 1962. 9 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli aggiunto: 4, primo comma, lettera c), 5 e 6tolto: , sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. tolto: La violazione della disposizione contenuta nell'art. 7 e' punita aggiunto: Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 4, secondo e terzo comma, e nell'articolo 7 sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art14 · fonte del testo