Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131
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((Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 4, primo comma, lettera c), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 4, secondo e terzo comma, e nell'articolo 7 sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000)).
Testo in vigore dal 18 luglio 1962 al 1 settembre 2018
