Disciplina del commercio interno del riso

Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. La violazione della disposizione contenuta nell'art. 7 e' punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 18 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art14 · fonte del testo