Disciplina del commercio interno del riso

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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E' vietato vendere, porre in vendita, o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

  • a)miscele di risi superflui, fini, semifini e comuni; per i primi tre gruppi e' vietata la miscela di varieta' anche se appartenenti allo stesso gruppo;
  • b)riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 18 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art4 · fonte del testo