Disciplina del commercio interno del riso

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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((Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inservibili. Si intendono sigillate anche quelle confezioni la cui chiusura impone per l'apertura la lacerazione dell'involucro. Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili e di formato non inferiore ad un centimetro di altezza:

  • a)il gruppo di appartenenza;
  • b)la varieta'. E' consentita la indicazione di "Riso extra" per quei risi aventi difetti ed impurita' non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'articolo 2. Tale indicazione deve essere pero' sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri piu' grandi o piu' appariscenti. Per i "Risi extra" il limite massimo di rottura non puo' comunque eccedere l'1,5 per cento in peso. I risi comuni o originari appartenenti alle varieta' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, possono essere venduti con la sola denominazione del gruppo, sempreche' tale denominazione sia riportata sulle confezioni in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori ad un centimetro. Tale indicazione deve essere apposta anche sul prodotto posto in vendita sfuso, con caratteri alti almeno un centimetro e accompagnata dal prezzo di vendita. Le varieta' di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'articolo 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario. Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purche' riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse. Non sono ammesse indicazioni diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente. Sono considerati posti in vendita:
  • a)i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici, quando siano in confezioni sigillate;
  • b)i quantitativi di riso che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso o al dettaglio;
  • c)i quantitativi di riso comunque in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1962 al 3 marzo 1992

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 18 luglio 1962. 44 parole tolte, 234 parole aggiunte in 6 capoversi.

Chiunque vende, pone in venditatolto: , o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti … denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo cheaggiunto: , in seguito all'aperturaaggiunto: , siano resi inservibili. aggiunto: Si intendono sigillate anche quelle confezioni la cui chiusura impone per l'apertura la lacerazione dell'involucro. Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili tolto: ed alti almeno un centimetro aggiunto: e di formato non inferiore ad un centimetro di altezza:

a) il gruppo di appartenenza tolto: (comune, semifino, fino e superfino);

b) la varieta'. aggiunto: E' consentita la indicazione di "Riso extra" per quei risi aventi difetti ed impurita' non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'articolo 2. Tale indicazione deve essere pero' sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri piu' grandi o piu' appariscenti. Per i "Risi extra" il limite massimo di rottura non puo' comunque eccedere l'1,5 per cento in peso. I risi comuni o originari appartenenti alle varieta' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, possono essere venduti con la sola denominazione del gruppo, sempreche' tale denominazione sia riportata sulle confezioni in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori ad un centimetro. Tale indicazione deve essere apposta anche sul prodotto posto in vendita sfuso, con caratteri alti almeno un centimetro e accompagnata dal prezzo di vendita. Le varieta' di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'articolo 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario. Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purche' riportate tolto: sullo stesso verso su cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purche' con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie aggiunto: e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse. Non sono ammesse indicazioni tolto: o raffigurazioni che siano tali da potere aggiunto: diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente. Sono considerati tolto: come posti in vendita tolto: tuttiaggiunto: :

aggiunto: a) i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttriciaggiunto: , quando siano in confezioni sigillatetolto: , nonche' tutti i quantitativiaggiunto: ;

aggiunto: b) i quantitativi di riso che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso tolto: e al dettaglio. I aggiunto: o al dettaglio;

aggiunto: c) i quantitativi di riso tolto: comune aggiunto: comunque in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazionetolto: , sono considerati posti in vendita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art5 · fonte del testo