Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131
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E' ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell'art. 2, nonche' dei risi ibridi o derivanti da risoni imperfetti, purche' sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli di altre diciture l'indicazione di "riso sotto tipo" e della percentuale di rottura.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 18 luglio 1962
