Disciplina del commercio

Art. 14 — Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 10 ottobre 1995. Leggi il testo vigente →

Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 10 ottobre 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art14 · fonte su Normattiva