Art. 14 — Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo
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Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 10 ottobre 1995
