Art. 14 — Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo
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Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, come modificato dal D.P.R. 27 luglio 1995, n. 398
13Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, come modificato dal D.P.R. 27 luglio 1995, n. 398, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione per i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita" di cui agli articoli 14 e seguenti del presente provvedimento.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1995 al 24 aprile 1999
