Art. 43 — Autorizzazioni nel periodo transitorio
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Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere riproposte, mantenendo la data originaria di presentazione, alle autorita' competenti in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura. Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
