Disciplina del credito peschereccio di esercizio

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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Sono prestiti di credito peschereccio di esercizio quelli concessi per le operazioni dirette al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. In particolare quelli concessi:

  • a)per la gestione delle aziende indicate nell'articolo 2 condotte in forza di un legittimo titolo;
  • b)per la manutenzione delle navi e delle attrezzature e per l'acquisto degli attrezzi, dispositivi o apparecchiature utilizzati per la ricerca, la cattura o l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi e per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
  • c)per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi e per le spese di gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque marine o salmastre;
  • d)per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti pescati o allevati;
  • e)per la gestione delle societa' di capitale o di armamento costituite tra cittadini italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca marittima in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, a condizione che la partecipazione italiana al capitale sociale della societa' mista sia superiore al 40 per cento oppure al massimo previsto dalle autorita' estere;
  • f)per le anticipazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione;
  • g)per le anticipazioni su pegno di prodotti ittici depositati in luoghi pubblici o privati di conservazione. Le aziende danneggiate da avversita' atmosferiche o da pubbliche calamita' per il ripristino dell'attivita' produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art3 · fonte su Normattiva