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Il numero 9) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunita' economica europea in materia di pesca marittima, nonche' allo sviluppo delle attivita' di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1". Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' abrogato. La lettera e) del terzo comma ed il settimo comma dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono abrogati.
Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994
