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In materia di rilascio di licenza di esercizio di impianti radioelettrici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, di collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e successive modificazioni e integrazioni, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le norme particolari che verranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
