Provvedimento abrogato dal d.l 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I rapporti fra le societa' concessionarie di cui al regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e gli armatori, e le modalita' per il disimpegno del servizio a bordo delle navi, verranno regolati in base a contratti tipo da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per la marina mercantile sentita la commissione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge. Si da' facolta' agli armatori delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate di provvedere direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di loro proprieta' osservando le norme tecniche di cui al precedente articolo 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-26;31~art4 · fonte del testo