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I rapporti fra le societa' concessionarie di cui al regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e gli armatori, e le modalita' per il disimpegno del servizio a bordo delle navi, verranno regolati in base a contratti tipo da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per la marina mercantile sentita la commissione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge. Si da' facolta' agli armatori delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate di provvedere direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di loro proprieta' osservando le norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-26;31~art4 · fonte del testo