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Le stazioni radiotelefoniche a bordo delle navi da pesca debbono comunicare con le stazioni costiere direttamente e non per il tramite di altre stazioni mobili. Nel caso di particolari difficolta' che rendano impossibile il collegamento diretto e' ammessa la ritrasmissione del messaggio da parte di altre stazioni mobili le quali devono indicare la provenienza.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-26;31~art5 · fonte del testo