Art. 10 — Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici
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Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verita', ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sta trasmessa apposita rettifica, purche' questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4. Fatta salva competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica quest'ultima,preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessita', nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005
