Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 420/1994

    Ha colpito questo articolo
    7 dicembre 1994

    L'omessa impugnazione delle norme del d.l. n. 323 del 1990 che, in via temporanea e transitoria, concorrono a disciplinare la posizione dei soggetti a favore dei quali sono state assentite le concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, non esclude - nelle controversie relative a tali concessioni - la sussistenza di un'autonoma e distinta rilevanza della questione di costituzionalità delle norme della legge n. 223 del 1990 recanti la disciplina "a regime" delle concessioni per l'emittenza nazionale privata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di rilevanza - della questione sollevata censurando la sola legge n. 223 del 1990 e non anche il d.l. n. 323 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

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  • Ordinanza n. 358/1998

    Questione infondata
    21 ottobre 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto le norme costituzionali invocate a parametro nell'incidente di costituzionalità di cui si tratta risultano radicalmente inidonee ad argomentare la illegittimità costituzionale delle disposizioni sottoposte al giudizio della Corte. Invero - premesso che il giudice rimettente, in sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, preso a norma dell'art. 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (recante: <<Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato>>), dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 15, comma 11, e dello stesso art. 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990, che fanno divieto di trasmissione televisiva dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, prevedendo la relativa sanzione per il caso di violazione del divieto - le diverse questioni che possono porsi circa i poteri dell'autorità amministrativa sulla programmazione dei film, a norma degli artt. 1-7 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e circa la difesa delle posizioni soggettive che possono venire in considerazione a tale proposito, sono assegnate dalla legge alla giurisdizione amministrativa, chiamata a pronunziarsi, su ricorso degli interessati, anche nel merito. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

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  • Sentenza n. 112/1993

    Questione infondata
    26 marzo 1993

    Il dubbio di incostituzionalità delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziché come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quò, è certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; perciò, quest'ultimo è legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalità, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quò, le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attività di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.

    Art. 15 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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