Art. 12 — Registro nazionale delle imprese radiotelevisive
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E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta e' affidata al Garante. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi. Le modalita' per l'iscrizione nel registro, nonche' le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 38. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalita' italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicita' quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale. Nei casi in cui e' costituita in forma di societa' per azioni o in raccomandata per azioni o a responsabilita' limitata, la societa' soggetta all'obbligo di cui al comma 2 e' tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese societa' dei soci della societa' atte quali sono intestate le azioni o quote della societa' che esercita l'impresa nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della societa' che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' che esercita l'impresa ovvero delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 17.
Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 1 agosto 1997
