Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenita' il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione e' punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Salva la responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto e' commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 25 Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della societa' titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' sostituito dal seguente: "Art. 195. - (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni) 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. 2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. 3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. 6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

25

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno - 12 luglio 2021, n. 150 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/2021, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)".

Testo vigente dal 15 luglio 2021

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 42/1996

    Questione infondata
    23 febbraio 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, l. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente per i reati di diffamazione, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, in quanto, posta la particolare natura del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa, appare giustificata l'individuazione del giudice competente, in deroga al criterio generale espresso dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del reato, perché strumento destinato ad attenuare lo squilibrio delle posizioni, rendendo più agevole la possibilità di reazione, con minore dispendio di tempo e di risorse economiche, del soggetto leso, tenuto conto, peraltro, che nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione diffamatoria, la sentenza di condanna sarà in grado di avere una maggiore efficacia riparatoria. Ne' sussiste contrasto con il principio di precostituzione del giudice, posto che esso deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, e che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge v. S. nn. 217/1993, 269/1992, O. n. 508/1989 e S. n. 274/1974.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 30 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 344/1994

    Questione inammissibile
    25 luglio 1994

    Nel contestare, in riferimento ai principi della eguaglianza e del "giudice naturale", la legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 30, commi quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua con riferimento al luogo di residenza della persona offesa l'autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere dei reati di diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, se commessi attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive, il giudice 'a quò ha omesso completamente di motivare in ordine alla rilevanza della questione ai fini della risoluzione della concreta fattispecie sottoposta al suo esame, ne' ha esposto i fatti che hanno dato luogo al giudizio, così da poter identificare l'oggetto e i termini dello stesso. Inoltre, nella ordinanza di rimessione si ha una contraddizione tra la motivazione -che appare diretta ad estendere la particolare competenza prevista dalla norma impugnata quanto meno alla diffamazione semplice- e il dispositivo, che circoscrive la domanda alla sola caducazione della norma impugnata, in modo da ricondurre anche l'ipotesi della diffamazione aggravata al regime ordinario della competenza. Difettano dunque -sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto- i presupposti perché possa darsi ingresso al richiesto giudizio di costituzionalità. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 30, commi quarto e quinto, l. 6 agosto 1990, n. 223). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 30 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/1992

    Questione infondata
    24 febbraio 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V. ord. n. 272/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 30 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art30 · fonte su Normattiva