Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/2004

    Questione infondata
    9 marzo 2004

    I requisiti che debbono essere posseduti dalle Società di altri Stati CE per la prosecuzione nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono integralmente parificati a quelli prescritti per le società di nazionalità italiana. A tale risultato si può giungere attraverso una interpretazione delle norme che tenga conto della loro ‘ratiò nonché della necessità di evitare di attribuire loro un significato confliggente con i principi costituzionali e comunitari. Non è pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e del comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, basata su una interpretazione che ravvisava una discriminazione fra società italiane e società costituite in altri Stati comunitari.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art17 · fonte su Normattiva