Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 21 — Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1992 al 28 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. 3 Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 483 ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che " In deroga alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 1 dello stesso art. 21, abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera di dieci ore, qualora i soggetti autorizzati, durante la trasmissione dei programmi in contemporanea, non irradino alcuna forma di pubblicita' ".

Testo in vigore dal 19 dicembre 1992 al 28 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art21 · fonte su Normattiva