Art. 21 — Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
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La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. 3 Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 483 ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che " In deroga alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 1 dello stesso art. 21, abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera di dieci ore, qualora i soggetti autorizzati, durante la trasmissione dei programmi in contemporanea, non irradino alcuna forma di pubblicita' ".
Testo in vigore dal 19 dicembre 1992 al 28 ottobre 1993
